OBBLIGO TABELLE NUTRIZIONALI DAL 13/12/2016
A partire dalla fine del 2016 gli operatori del settore alimentare saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione o in etichetta.

Il Regolamento UE 1169/11 (del 25/10/2011) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilisce che la libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno dell’unione europea e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini.
Il Regolamento modifica alcuni aspetti della disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari. La diretta applicazione del Regolamento è scattata a partire dal 13/12/2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle NORME SULLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE che si applicheranno solo dopo il 13/12/2016.
A partire dalla fine del 2016 diventerà obbligatoria l’applicazione di quanto previsto nell’articolo 9 paragrafo 1 lettera L del regolamento UE 1169/11 che prevede che sugli alimenti sia presente “una dichiarazione nutrizionale”.
Per “dichiarazione nutrizionale” di un alimento si intendono le informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti.
Quindi gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l’importatore), saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione, o in etichetta.

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del Regolamento UE 1169/11 deve recare, all’interno di una tabella le indicazioni seguenti:
- valori di energia (kcal o kj),
- grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale,
La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.
L’indicazione del valore energetico è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.
Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio ossia circa 2000 kcal al giorno.
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L’allegato V del Regolamento 1169/11 stabilisce quali siano le eccezioni, cioè i casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria ma solo facoltativa.
ALLEGATO V
ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
- I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi:
- le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- il sale e i succedanei del sale;
- gli edulcoranti da tavola;
- i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
- le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
- gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
- gli aromi;
- gli additivi alimentari;
- i coadiuvanti tecnologici;
- gli enzimi alimentari;
- la gelatina;
- i composti di gelificazione per marmellate;
- i lieviti;
- le gomme da masticare;
- gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
- gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
- Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.
