CAMBIANO LE ETICHETTE

OBBLIGO TABELLE NUTRIZIONALI DAL 13/12/2016

A partire dalla fine del 2016 gli operatori del settore alimentare saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione o in etichetta.

Il Regolamento UE 1169/11 (del 25/10/2011) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilisce che la libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno dell’unione europea e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini.

Il Regolamento modifica alcuni aspetti della disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari.  La diretta applicazione del Regolamento è scattata a partire dal 13/12/2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle NORME SULLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE che si applicheranno solo dopo il 13/12/2016.

A partire dalla fine del 2016 diventerà obbligatoria l’applicazione di quanto previsto nell’articolo 9 paragrafo 1 lettera L del regolamento UE 1169/11 che prevede che sugli alimenti sia presente “una dichiarazione nutrizionale”.

Per “dichiarazione nutrizionale” di un alimento si intendono le informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti.

Quindi gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l’importatore), saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione, o in etichetta.

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del Regolamento  UE 1169/11 deve recare, all’interno di una tabella le indicazioni seguenti:

  • valori di energia (kcal o kj),
  • grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale,

La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.

L’indicazione del valore energetico è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.

Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio ossia circa 2000 kcal al giorno.

Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).

L’allegato V del Regolamento 1169/11 stabilisce quali siano le eccezioni, cioè i casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria ma solo facoltativa.

ALLEGATO V
ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

  1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi:
  4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
  5. il sale e i succedanei del sale;
  6. gli edulcoranti da tavola;
  7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
  8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
  9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
  10. gli aromi;
  11. gli additivi alimentari;
  12. i coadiuvanti tecnologici;
  13. gli enzimi alimentari;
  14. la gelatina;
  15. i composti di gelificazione per marmellate;
  16. i lieviti;
  17. le gomme da masticare;
  18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
  19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
  • Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.
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