ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

NUOVO LIMITE PER CROMO ESAVALENTE

A partire dal 15 luglio 2017 le acque destinate al consumo umano dovranno rispettare il nuovo valore di parametro precauzionale introdotto per il CROMO ESAVALENTE (10µg/l).

Un metallo particolarmente insidioso per la salute dell’uomo è il cromo esavalente, un metallo che per sua natura ha una grande solubilità e per questo la ricerca del cromo esavalente nell’acqua è fondamentale per garantire la qualità delle acque di uso quotidiano, sia per la balneazione che per l’uso alimentare.

Il cromo esavalente è molto pericoloso perché penetra nelle strutture cellulari e se assunto in dosi troppo elevate può causare delle malattie anche molto gravi, basti pensare che rientra nel Gruppo 1 della classifica IARC tra i metalli cancerogeni per l’uomo.

Attenzione però, perchè il cromo è un metallo molto importante per l’organismo che necessita di almeno 50 µg al giorno di questo metallo per mantenere il giusto equilibrio di zuccheri e grassi.

I problemi legati alla presenza di cromo esavalente nell’acqua riguardano le contaminazioni ambientali dovute da fonti di inquinamento come discariche industriali o inceneritori di rifiuti che contaminando l’aria, l’acqua e la terra mettono ad alto rischio la salute dell’uomo, che viene eccessivamente esposto a questo metallo, causando gravi problemi alla salute.

Proprio per l’importanza e nello stesso tempo il pericolo di questo metallo, la legge regola e controlla la presenza del cromo esavalente nell’acqua.

La novità è stabilita dal Decreto del Ministero della Salute del 14 novembre 2016 (“Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano») che integra la voce relativa al cromo esavalente nella tabella B (parametri chimici) dell’allegato I al D.Lgs 31/2001.

Il nuovo valore “provvisorio” per il cromo esavalente è stato approvato in quanto misura precauzionale di gestione del rischio “sulla base delle misure recentemente adottate nel regno Unito”.

La norma precisa che la ricerca del cromo esavalente dovrà essere effettuata nel caso in cui il parametro Cromo superi i 10µg/l (il valore di parametro già vigente per il cromo è pari a 50 µg/l).

Di seguito il DM Salute del 14 novembre 2016 (GU 16 gennaio 2017, n. 12)

Decreto del ministero della Salute 14 novembre 2016

Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». (17A00347)

in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2017, n. 12

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell’Istituto superiore di sanità e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell’Allegato I del più volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:  possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;  tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie piu’ a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all’esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;

Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e’ stato richiesto il concerto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Decreta:

Art. 1

Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all’Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche:

  1. è, infine, aggiunta la seguente riga:

ART. 1

2. b) è, infine, aggiunta la seguente nota:

ART. 2

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6 Maggio 2019
Res Nova

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