
Gli imprenditori, i RSPP ed i consulenti che si occupano di sicurezza sul lavoro sanno perfettamente che la vigente normativa in materia di sicurezza (il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) richiede la redazione obbligatoria di un Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR) e per le aziende che fanno lavori su cantieri mobili previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 il Piano Operativo di Sicurezza (POS), oppure viene redatto un DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze a cura del Committente per le attività previste dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
In questo articolo spieghiamo brevemente l’importanza di questa documentazione che è il cuore della Valutazione dei Rischi in azienda o in cantiere e che ha duplice funzione, cioè quella di tutelare i lavoratori da infortuni e malattie stabilendo buone prassi, regole, procedure, obbligo di uso DPI, e così via ed il datore di lavoro da eventuali guai di tipo legale nel caso in cui non avesse svolto una corretta analisi dei rischi, soprattutto in caso di eventi sfavorevoli (infortuni, malattie professionali, verifiche a campione ASL, etc.).
L’importanza della redazione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR, DUVRI e POS)
Questi documenti molto spesso non sono più redatti dai tecnici ma generati in modo automatico da software appositamente creati che permettono di risparmiare molto tempo, specie perché l’impresa tende a non voler pagare molto volentieri i costi relativi alla produzione di questa documentazione che per molti imprenditori, diciamolo con franchezza, restano qualcosa per lo più di sconosciuto e forse di inutile rispetto alle priorità di produzione e di aumento del fatturato dell’azienda.
Troppo spesso una volta redatti finiscono in un cassetto o dentro un misterioso fascicolo impolverato all’interno di qualche armadio aziendale…
Bisogna però concentrare l’attenzione sull’importanza dei documenti di valutazione dei rischi, i quali devono essere redatti in conformità ai contenuti stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e nel contempo essere contestualizzati nella realtà aziendale, poiché per l’azienda sono l’unico strumento di tutela dal punto di vista legale, soprattutto nei casi di infortunio grave o gravissimo, denuncia di malattie professionali, attività di vigilanza a campione da parte delle autorità preposte, etc.
L’imprenditore spesso non si rende conto delle responsabilità che sono intrinseche nella sua posizione e nel suo ruolo in azienda, che per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, sono praticamente tutte di natura penale.
Bisogna tenere bene in mente che lo scopo di ogni datore di lavoro è , certamente, cercare di condurre in maniera ottimale l’impresa, aumentando fatturato e utile, ma anche evitare di trovarsi sul banco degli imputati per non aver gestito correttamente la sicurezza in azienda, qualora qualcosa vada nel verso sbagliato!
Ogni consulente ingaggiato per svolgere incarichi tecnici di supporto al datore di lavoro per la valutazione dei rischi, dovrebbe porre questa questione come una priorità e chiedere all’azienda, per la quale si trova a lavorare in quel momento, se intende fare sicurezza perché servono dei pezzi di carta per poter entrare in cantiere o conformarsi genericamente ad un obbligo di legge oppure per tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo salvaguardare anche l’imprenditore da eventuali problemi giudiziari?
Sappiamo tutti, infatti, che ogni volta che l’Autorità di Vigilanza (la ASL per capirci) entra in azienda o in cantiere per controlli a campione o d’ufficio a seguito di infortuni occorsi, la prima cosa che fa è richiedere una serie di documenti (tra cui ovviamente, in primis, il DVR – Documento di valutazione dei rischi) al fine di verificarne non solo la presenza fisica, ma anche la congruità di quanto vi è scritto all’interno rispetto alle attività effettivamente svolte in azienda e insieme a questo un monitoraggio continuo del sistema di salute e sicurezza aziendale, dimostrabile con evidenze oggettive (report di verifiche ispettive interne, sopralluoghi, verifica dell’efficacia della formazione dei lavoratori in campo, etc.).
Come eseguire una buona valutazione dei rischi – esempi pratici
Quello che vogliamo riportare in questo paragrafo è uno dei metodi più semplici ed immediati per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che può essere inserito all’interno di una relazione tecnica che andrà ad essere la base del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.
Il metodo è proposto dall’ISPESL, l’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, già da qualche anno accorpato all’interno dell’INAIL, e con le dovute modifiche o integrazioni può essere adottato sia dalle piccole-medie imprese che le grandi aziende per qualsiasi settore o attività svolta.
Prima di iniziare la valutazione è bene individuare tutte le mansioni presenti in azienda ed associare per iscritto ad ogni mansione i nominativi dei lavoratori che vi fanno parte e le attrezzature che di norma possono utilizzare e le sostanze chimiche cui sono esposti di solito (ad esempio se abbiamo individuato la mansione “carpentiere” dovremmo associare alla stessa i nomi dei carpentieri presenti in azienda e le attrezzature che possono usare di solito, ad esempio utensili manuali di uso comune, pompa per getto cls, vibratore per cls, sostanze chimiche come cemento, disarmanti etc.)
La valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad un pericolo può essere condotta utilizzando informazioni da diverse fonti:
- l’analisi del registro infortuni. Essa può dare informazioni preziose per capire quali sono i rischi realmente presenti nell’unità produttiva e cercare di capire le cause di ciò che è avvenuto. Ad esempio, il ripetersi di cadute può significare che vi sono delle aree in cattivo stato o scivolose, che i lavoratori non hanno scarpe adatte per operare in determinati luoghi, che mancano la segnaletica o le delimitazioni appropriate, ecc.; la ricorrenza di infortuni da taglio può indicare la presenza di pericoli che possono essere eliminati, o il mancato uso di adeguate protezioni (per es., guanti), o carenze di informazione o di formazione, e così via.
- interviste ai lavoratori, ai preposti dei vari reparti ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al fine di valutare l’esposizione a particolari agenti. Le interviste forniscono in genere buone informazioni su rischi la cui percezione è molto evidente e legata ad aspetti sensoriali (attrezzature, illuminazione, microclima), e anche su rischi esistenti, anche se a tutt’ora non ne sono derivati infortuni;
- ove esista, documentazione tecnica e da fonti istituzionali (ISPESL, ARPA, ASL, ecc.), anche tramite l’assistenza delle Associazioni di Categoria. Sul sito dell’ISPESL sono disponibili check-list o profili di rischio suddivisi per comparto;
- la valutazione della presenza e dell’efficacia di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione preesistenti al momento della valutazione.
In particolare in questa fase si acquisiscono i risultati di valutazioni e/o indagini specifiche previste per legge, quali: valutazione del rischio da agenti chimici e cancerogeni, valutazione dell’esposizione a rumore, valutazione del rischio incendio, valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, valutazione del rischio di esplosione,…. moltissimi rischi sono già “normati” cioè la Legge ha già previsto come valutarli, stabilendo valori soglia minimi di azione e massimi di esposizione. Ricordiamo tra gli altri che sono disponibili sistemi di calcolo per la Movimentazione Manuale dei carichi (es: Snook e Ciriello, NIOSH) per il rischio chimico semplificato (il francese INSR), per il rumore e le vibrazioni meccaniche e sono tutti disponibili con fogli di calcolo excel sul web, basta cercare su un qualsiasi motore di ricerca.
E’ necessario coprire non solo il personale dipendente, ma anche quello che può trovarsi nei locali o nelle aree esterne dell’organizzazione.
Dall’ISPESL ci viene proposto il modulo “P-31-01 – Mod C (valutazione dei rischi)” che costituisce una traccia per lo svolgimento della valutazione. Dovranno essere realizzati tanti moduli quanti sono i processi da analizzare. Ad ogni modulo corrisponderà la valutazione dei rischi del processo o dell’attività svolta.

Per ciascun processo o attività indicare, rispettivamente nelle colonne del modulo indicate tra parentesi:
- la fase del processo o l‘attività (colonna “B”);
- se la condizione cui si fa riferimento è normale (N), anormale (A) o di emergenza (E), (colonna “C”): per questo dato si fa riferimento al modulo P-31-01- Mod.B;
- il fattore di rischio (colonna “D”): si faccia riferimento all’elenco fornito nel foglio “Fattori di rischio”;
- i lavoratori esposti (singole persone e/o mansioni) (colonna “E”);
- la descrizione del rischio (colonna “F”);
- le misure esistenti o necessarie per lo svolgimento dell’attività (colonna “G”);
- i Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento dell’attività (colonna “H”);
- il riferimento alle eventuali procedure per l’esecuzione in sicurezza dell’attività (fase del processo) (colonna “I”);
- formazione ed informazione al personale (colonna “J”);
- l’eventuale sorveglianza sanitaria (colonna “K”).
Le colonne da G a K sono utili per evidenziare le misure di prevenzione e protezione esistenti al momento della valutazione. Esse devono essere inserite nel documento di valutazione dei rischi nel caso in cui siano necessarie, per mantenerle efficienti, delle misure di controllo, mantenimento o gestione. Per esempio: la presenza di un parapetto “normale” su un soppalco non richiede, eccetto casi particolari, la necessità di misure di controllo; un cancello utilizzato nelle operazioni di carico e scarico sullo stesso soppalco richiede invece una certa sorveglianza sul fatto che esso venga chiuso al termine di tali operazioni (altrimenti la misura è di fatto annullata). In questo caso è necessario citare la misura di controllo all’interno del documento di valutazione dei rischi.
Una volta determinata l’esposizione dei lavoratori si valuta:
- qual è la probabilità che dal pericolo al quale il lavoratore è esposto possa derivare effettivamente un infortunio o una malattia professionale;
- qual è l’entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.
La stima viene effettuata utilizzando le informazioni acquisite nella fase di “Valutazione dell’esposizione”, utilizzando la scala semi-quantitativa descritta qui di seguito:

A seguito della valutazione dei rischi, è necessario determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare. Pertanto, nel modulo P-31-01 – Mod C (valutazione dei rischi) è necessario inserire:
- le ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie per la eliminazione (ove possibile) o la riduzione dei rischi privilegiando, nell’ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale (colonna “O”)
- per ciascuna delle misure individuate sono indicate la data prevista per la sua realizzazione (colonna ”P”) e il Responsabile dell’attuazione della misura stessa (colonna “Q”).
L’applicazione delle misure può essere pianificata sulla base del livello di rischio rilevato. La tabella che segue fornisce indicazioni di massima (da non interpretare come uno schema rigido) circa le misure da adottare in funzione dei livelli di rischio.

Ecco conclusa la nostra valutazione dei rischi che dovrà essere replicata per ogni fase di lavoro. Per provare da subito ad utilizzare il modulo proposto dall’ISPESL per l’analisi dei rischi potete seguire questo link P-31-01 e buon lavoro!
